Giu 3, 2013 | Comunicato blog
Transazioni tornate al livello del 1985
Crolla il mercato immobiliare della casa nel 2012, perdendo oltre 150 mila compravendite rispetto al 2011. Si tratta, secondo il rapporto immobiliare 2013 di Abi e Agenzia delle Entrate, del peggior risultato dal 1985 quando le abitazioni comprate e vendute erano state circa 430 mila. Nel 2012, come emerge dal rapporto realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Abi presentato oggi a Roma, si è avuta una riduzione del 27,5% rispetto al 2011 per i volumi di compravendite delle case (a 448.364 numero di transazioni), con un calo inferiore per i capoluoghi (-24,8%), e maggiore nei comuni non capoluogo (-26,1%). A livello territoriale l’area del nord-est, dove si realizza il 18,3% del mercato nazionale, è quella che ha subito il calo più elevato delle compravendite nel 2012 rispetto al 2011 (-28,3%).
Sempre lo scorso anno sono state vendute case per un totale di circa 46,4 milioni di metri quadri (-25,4% sul 2011), con una superficie media di circa 104 mq. Da segnalare è anche la forte diminuzione del valore di scambio complessivo, stimato in circa 75,4 miliardi di euro, quasi 27 in meno del 2011. Nelle otto principali città italiane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze) il calo delle compravendite è stato del 22,4% con un valore di scambio stimato di circa 19,5 miliardi di euro, ovvero 5,7 in meno rispetto al 2011. Tiene invece l’indice di accessibilità che misura la possibilità di accesso alle famiglie italiane all’acquisto di una abitazione. Dopo un anno e mezzo di calo, nel secondo semestre 2012 è migliorato con la quota di famiglie che dispone di un reddito sufficiente a coprire almeno il 30% del costo annuo del mutuo per l’acquisto di una casa di poco superiore al 50% come per il primo semestre 2010 (13 milioni di famiglie circa).
Fonte: http://www.corriere.it/
Giu 3, 2013 | Comunicato blog
Il Valutatore Immobiliare affronta percorsi di formazione professionale, in campo economico-finanziario, legale e tecnico, che ampliano e
qualificano il suo profilo.
E’ un professionista che vuole qualificare la sua attività nel campo immobiliare qualsiasi sia il titolo professionale: ingegnere, geometra, architetto, agronomi, periti agrari ed industriali, commercialisti ….che conosce le dinamiche del mercato immobiliare di riferimento e raccogliere e valorizza i dati immobiliari puntuali, che sa redarre ed interpretare, secondo gli IVS, i rapporti di valutazione , che applica gli IVS, ed aderisce a un proprio Codice di condotta.
A tali professionisti sono aperti eventi per la divulgazione della cultura valutativa dalle svariate tematiche, per citarne solo alcuni: dalla valutazione immobiliare come strumento di valorizzazione del territorio, alle modalità di accesso al credito agrario e gli standard internazionali di valutazione, alle linee guida ABI per il credito immobiliare, al valore delle case tra fisco, credito e mercato alla luce degli Standard di Valutazione Immobiliare ed il ruolo del valutatore immobiliare indipendente, eventi in cui si promuove anche il dialogo ed il confronto tra i professionisti e le categorie professionali, per i molteplici aspetti o criticità che l’argomento assume nei vari contesti.
Il Valutatore Immobiliari
Mag 20, 2013 | Comunicato blog
Idealista.it è il portale immobiliare più influente su internet a livello mondiale. A dirlo è property portal watch, il sito specializzato nella valutazione e analisi dei portali, che per l’occasione ha preso in esame 41 candidati. attraverso un metodo d’analisi disponibile online, peer groups, lo studio ha misurato l’influenza su twitter che si genera a partire dai retweet, i commenti e i like
Noi di idealista abbiamo ottenuto il punteggio massimo, seguiti dai nostri colleghi di idealista.com, il portale che opera in spagna

scopri la classifica completa
secondo vincenzo de tommaso, responsabile dell’ufficio studi di idealista, l’impatto della comunicazione tradizionale diminuisce in maniera proporzionale all’aumento della possibilità delle persone di scambiarsi liberamente le informazioni in rete, nei forum e sui social media. da quando è nata la nostra azienda crede che una reputazione eccellente è sinonimo di risultati, anche in termini di fatturato, anche se questo implica talvolta un maggiore sforzo e un ritmo di crescita più lenta, ma più sostenibile. questo risultato ci riempie di soddisfazione, intanto perchè precediamo i cugini spagnoli di idealista.com, eppoi perchè una volta tanto due portali europei sopravanzano colossi come l’americano realtor.com
Fonte: http://www.idealista.it/
Mag 20, 2013 | Comunicato blog
Pago mensilmente il canone di locazione e vorrei tanto avere una casa tutta mia ma comprarla rimane un sogno.
Mi fermo spesso a guardare le proposte immobiliari delle agenzie: cartelli con foto vendesi monolocale …..non ci dormo la notte: aspetto che le condizioni dei prestiti siano migliori di quelli attuali, ma non dispongo di garanzie e di conseguenza non posso accedere a un finanziamento bancario, e i miei risparmi sono insufficienti per pagare un acconto.
Ma ci sarà una soluzione ?!?! Una formula di acquisto alternativa c’è: Affitto con riscatto e mi spiego meglio.
L’affitto con riscatto è un formula non contemplata dal Codice Civile è pertanto comprensibile come ci sia scarsa informazione, anche se ritengo che tale formula abbia delle potenzialità e che se “applicata” con le dovute informazioni e cautela possa scuotere il mercato delle compravendite.
E’ una formula già collaudata in Spagna dove prende il nome: aquiler con opction a compra.
Mentre nei paesi anglosassoni ci sono: tent tu own, lease to own, lease purchase, lease option.
Queste terminologie indicano l’accordo: rent tu buy (vendita a rate) scarsamente introdotto in Italia.
Si parte da un contratto di locazione dal quale, con varie modalità che tutelano sia l’acquirente che il venditore, sia il conduttore e che il locatore si arriva al contratto di vendita.
Ecco le formule più diffuse:
A – Locazione con opzione d’acquisto
Il potenziale acquirente stipula un contratto d’affitto dove è prevista anche un’opzione non obbligatoria di acquisto dell’immobile locato.
Si stabilisce nel contratto una scadenza dai 2 ai 4 anni entro cui si può optare per l’acquisto ad un prezzo bloccato e durante questo periodo si paga un canone di locazione maggiorato (esempio 20%).
Nel caso si decida di comprare, la maggiorazione versata sugli affitti – in genere assieme a una quota aggiuntiva che può arrivare anche alla totalità del versato, se, secondo gli accordi, l’acquisto avviene entro i termini temporali stabiliti – andrà ad essere detratto dal prezzo indicato (e bloccato) nel contratto di affitto con riscatto.
Se non si decide di comprare, il contratto prosegue come una normale locazione, ma la maggiorazione versata nei canoni viene persa.
B – Locazione con preliminare di vendita
Rispetto alla locazione con opzione d’acquisto, le parti assumono un impegno scritto più stringente: viene sottoscritto, assieme a un contratto di locazione, un preliminare di futura vendita entro un termine stabilito. La trascrizione nei registri immobiliari del preliminare offre più garanzie contro un eventuale pignoramento della casa da parte di un creditore del venditore: grazie all’efficacia del preliminare non si rischia infatti di perdere la somma versata sotto forma di maggiorazione dei canoni o di acconto.
Come per la formula Locazione con opzione d’acquisto (punto A) si stabilisce nel contratto una scadenza dai 2 ai 4 anni entro cui si può optare per l’acquisto ad un prezzo bloccato e durante questo periodo si paga un canone di locazione maggiorato (esempio 20%).
Nel caso si decida di comprare, la maggiorazione versata sugli affitti – in genere assieme a una quota aggiuntiva che può arrivare anche alla totalità del versato, se, secondo gli accordi, l’acquisto avviene entro i termini temporali stabiliti – andrà ad essere detratto dal prezzo indicato (e bloccato) nel contratto di affitto con riscatto.
Se non si decide di comprare, il contratto prosegue come una normale locazione, ma la maggiorazione versata nei canoni viene persa.
C – Formula con acconto
(formula sperimentata dalla società rent to buy consulting)
La definizione del contratto d’affitto e delle tappe per arrivare all’acquisto (compreso un acconto sul prezzo finale) viene concordata attraverso una pianificazione finanziaria.
Come per la formula Locazione con preliminare di vendita (al punto B) le parti assumono un impegno scritto più stringente: viene sottoscritto, assieme a un contratto di locazione, un preliminare di futura vendita entro un termine stabilito. La trascrizione nei registri immobiliari del preliminare offre più garanzie contro un eventuale pignoramento della casa da parte di un creditore del venditore: grazie all’efficacia del preliminare non si rischia infatti di perdere la somma versata sotto forma di maggiorazione dei canoni o di acconto.
E’ previsto il pagamento di un acconto iniziale che varia dal 3 al 6% del prezzo (bloccato) dell’immobile.
La somma pagata ogni mese corrisponde a un canone d’affitto di mercato, ma per metà va a generare un acconto per la compravendita.
Se entro tre anni il cliente non riesce (o non vuole più) acquistare, può cedere ad altri (anche a prezzo più elevato) la posizione contrattuale. Dopo tre anni, se c’è accordo tra le parti, si può arrivare a una proroga: la trascrizione può essere rinnovata.
D – Vendita a rate “buy to rent”
L’ottica è ribaltata: si vende per poi ricevere un canone di affitto; chi vende (in genere ha la necessità di liberarsi in fretta dell’immobile) accetta il pagamento rateale, in modo che chi acquista non sia costretto a stipulare un mutuo.
Come per la formula Locazione con preliminare di vendita (al punto B) e della Formula con acconto (al punto C) le parti assumono un impegno scritto più stringente: viene sottoscritto, assieme a un contratto di locazione, un preliminare di futura vendita entro un termine stabilito. La trascrizione nei registri immobiliari del preliminare offre più garanzie contro un eventuale pignoramento della casa da parte di un creditore del venditore: grazie all’efficacia del preliminare non si rischia infatti di perdere la somma versata sotto forma di maggiorazione dei canoni o di acconto.
In genere viene versato un acconto iniziale a cui seguono rate mensili paragonabili all’importo di un mutuo o di un affitto (il venditore fa da banca al compratore).
Il contratto prevede le condizioni che determinano il ritorno della proprietà dell’immobile al venditore in caso di non pagamento delle rate previste.
L’Affitto con Riscatto ha in se enormi potenzialità: perché offre soluzioni a chi deve vendere e a chi deve acquistare ed a seconda delle esigenze del compratore e del venditore, che seguiti ed assistiti da professionisti che li accompagnino nell’intero percorso, tale formula abbia risonanza ed aiuti a realizzare il sogno di comprare casa.
Mag 20, 2013 | Comunicato blog
Utile news che ci giunge da ANAMA e che riportiamo volentieri qui.
I decreti del Ministero dello Sviluppo Economico* (entrati in vigore il 12 maggio 2012) che hanno soppresso i ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri, hanno anche stabilito che le imprese che svolgono l’attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio e spedizione e le persone fisiche iscritte nei rispettivi ruoli soppressi, ma che non svolgono l’attività, devono provvedere a depositare al Registro Imprese, entro il 30 settembre 2013, le seguenti comunicazioni/denunce:
1. I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei rispettivi ruoli ma non svolgono attualmente attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro il 30 settembre 2013 nell’apposita sezione REA al fine di mantenere nel tempo il requisito professionale (tale adempimento non riguarda gli spedizionieri).
In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell’apposita sezione, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti.
Questa denuncia deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente dalla ‘persona fisica’ che chiede l’iscrizione nella sezione del REA ed inviata con modalità telematica.
2. Per ulteriori informazioni operative, visitare le pagine predisposte nei siti delle Camera di Commercio alle voci:
• Agente e rappresentante di commercio –
• Mediatore –
RICORDIAMO CHE:
• I soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spedizionieri che hanno avviato la relativa attività (e quindi sono iscritti e attivi anche al Registro Imprese) devono comunicare entro il 30 settembre 2013 al Registro imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l’attività per conto dell’impresa.
La mancata comunicazione entro tale termine comporta l’inibizione dell’attività.
La comunicazione deve essere inviata con modalità telematica e può essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato, dal procuratore speciale munito di apposita procura (vedi modelli predisposti dalle singole CCIAA) o dal commercialista/esperto contabile appositamente incaricato al deposito dall’obbligato
Fonte: http://www.blogagenzieimmobiliari.it/