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Che il mercato stia cambiando ormai è un dato di fatto quello che invece spesso viene trascurato sono i cambiamenti che comportano le sentenze legali ed anche le varie direttive che devono recepire gli istituti Bancari, fattori che si ripercuotono direttamente sulle modalità operative.

Recentemente è stata pubblicata sul gruppo di Facebook: Studio legale Chimenti, al quale vi consigliamo di iscrivervi, una sentenza della Cassazione in merito alla differenza tra contratto di Mandato e contratto di Mediazione.

La sentenza recita…..

Il conferimento ad un mediatore professionale dell’incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazioneessendo quest’ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell’ipotesi suddetta il c.d. “mediatore”: (a) ha l’obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell’affare; (b) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l’incarico; (c) è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa sui contratti di consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005; (d) nel caso di inadempimento dei propri obblighi, risponde a titolo contrattuale nei confronti della parte dalla quale ha ricevuto l’incarico, ed a titolo aquiliano nei confronti dell’altra parte. (Rigetta, App. Firenze, 22/04/2005)

Sez. III, sent. n. 16382 del 14-07-2009 (ud. del 22-04-2009), Italiana Immobiliare Spa c. O.B.E. (rv. 609184)

Chiaramente i commenti degli operatori non si sono fatti attendere, ma al di là di quelle che sono le considerazioni personali non possiamo che riconoscere la bontà del concetto in se stesso.

Se un Venditore si affida ad un professionista per vendere appunto il proprio immobile e tale professionista non ha in quel momento un acquirente disponibile, è giusto parlare di Mediazione?, chiaramente il discorso vale viceversa per l’ Acquirente.

Il dato di fatto, non trascurabile, è che adesso c’è una sentenza di Cassazione che specifica la differenza e quindi gli Operatori ne dovranno prendere atto.

Per restare in tema, sempre dal gruppo sopra citato, vi alleghiamo anche una sentenza in merito aldiritto di Provvigione.

Non sussiste il diritto del mediatore alla provvigione, quando una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell’affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall’intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto d’iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicchè possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore.

(Cass. 18 marzo 2005, n. 5952; Cass. 15 maggio 2001, n. 6703; Cassazione Civile Sent. n. 16157 del 08-07-2010).

Vogliamo sottoporvi anche parte di un contenuto inviato da una importante Associazione di categoria ai suoi associati. La comunicazione era orientata a stimolare la creazione di un Borsino immobiliare attraverso il coinvolgimento degli associati stessi.

La comunicazione cominciava con la presa d’atto che:

A seguito del recepimento da parte di molti istituti di credito delle direttive denominate  “Basilea due”(le quali prevedono  che l’agente immobiliare non possa essere compatibile con la figura di perito  in quanto si ravvisa un possibile conflitto di interessi),….

Forse è arrivato il momento di chiedersi se ci sia in atto una forte deregolamentazione di alcuni aspetti che riguardano e hanno sempre riguardato strettamente gli operatori immobiliari (vedi direttive Basilea due), oppure semplicemente si sta assistendo alla eliminazione di lacci e laccioli (vedi sentenze) che generalmente complicano il rapporto tra cliente e professionista?

Come sempre siamo pronti ad ospitare le vostre considerazioni per approfondire i vari punti di vista.

Fonte: http://www.casashareblog.com/